SPESE CONDOMINIALI abolite, non le paghi più se hai avviato il contratto quest’anno | La legge 2948 lo dice

Addio alle spese condominiali (Canva) - managementcue.it
Secondo disposizione legislativa della Corte di Cassazione, esiste un termine dopo il quale cadono in prescrizione le spese condominiali.
Acquistare una casa è una decisione importante, che richiede valutazione attenta di diversi fattori. Prima di procedere, stabilendo un budget realistico, considerando non solo il prezzo dell’immobile, ma anche le spese accessorie come tasse, notaio e ristrutturazioni.
La scelta della zona è un altro aspetto fondamentale. Tenendo in considerazione la vicinanza ai servizi essenziali, la qualità del quartiere, e le prospettive di sviluppo futuro. Sopralluogo accurato, magari in orari diversi della giornata, che possa offrire una visione più chiara del contesto abitativo.
Dal punto di vista burocratico, è importante verificare la regolarità dell’immobile, controllando atti, vincoli urbanistici e certificazioni energetiche. Con un supporto professionale, come quello di un agente immobiliare o di un notaio, così da evitare spiacevoli sorprese.
Infine, valuta attentamente le tue esigenze presenti e future, e fai una scelta che rimanga valida nel tempo. Giacché acquistare una casa non è solo una questione economica, ma anche un investimento di vita.
Cosa troverai in questo articolo:
Prescrizione delle spese condominiali
La prescrizione delle spese condominiali è regolata principalmente dagli articoli 2934 e seguenti, del codice civile. L’art. 2934 c.c., nello specifico, stabilisce che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando non esercitato entro il termine previsto dalla legge. E le spese condominiali, essendo diritti disponibili, son quindi soggette a prescrizione. La durata della prescrizione, non è uguale per tutti i diritti: poiché, generalmente, la prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 c.c.), esistendo termini più brevi. In particolare, tramite l’art. 2948, co. 1, n. 4, il quale prevede una prescrizione quinquennale per gli importi periodici, come appunto le spese condominiali, che dovrebbero esser pagate annualmente, o con cadenza più breve.
Nel 2002, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12596, ha affrontato il tema delle spese per la pulizia e la manutenzione ordinaria, classificandole come spese periodiche. Ribadendo l’applicazione della prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948 c.c. E nonostante le obiezioni sulla natura del condominio, la sentenza ha difatti confermato che il pagamento delle spese è un debito del singolo condomino, verso l’intera collettività abitante lo stabile; e che l’amministratore agisce come mandatario per la riscossione.

La conferma
Nel 2014, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4489, ha nuovamente confermato la prescrizione quinquennale per le spese condominiali. E anche in questo caso, ribadito che, trattandosi di spese periodiche, è applicabile l’art. 2948 c.c., il quale prevede un termine di cinque anni per la prescrizione. Decisione che stabilisce anche la natura periodica delle spese condominiali, quindi giustificando l’applicazione di siffatta norma (indipendentemente dalla tipologia di spesa).
Nel 2015, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18826, ha invece fatto una distinzione importante fra spese ordinarie e straordinarie. Le prime, essendo periodiche, son soggette alla prescrizione quinquennale; mentre le spese straordinarie (dunque non periodiche), seguono la prescrizione ordinaria di dieci anni.