Licenziamenti, 30 giorni e perdi il posto: a quel punto riprendertelo è impossibile | Puoi solo rassegnarti
Se il datore di lavoro comunica la cessazione del rapporto professionale, non vi sarà possibilità di riassunzione. Ma occhio alle nuove direttive…
Il licenziamento segna un momento di profondo sconforto nel percorso professionale di un lavoratore. I diritti degli stessi, in ogni caso, devono essere rigorosamente osservati e rispettati anche nella circostanza della cessazione del rapporto, in modo da evitare lo scaturirsi di vere e proprie conseguenze legali.
Alla base di una decisione così drastica deve essere presente un valido ed attestabile motivo, che non renda più possibile la prosecuzione del mestiere da parte del lavoratore. Si parla di licenziamento per giusta causa quando il contratto viene interrotto immediatamente, senza preavviso.
Le circostanze che inducono a ciò possono fare riferimento a gravi inadempienze o insubordinazioni in merito a quanto concordato nel contratto di assunzione, oppure a gravi mancanze di rispetto per i colleghi o per i datori di lavoro.
Ma qualora il dipendente dovesse ritenere il licenziamento ingiusto, avrà la possibilità di impugnare lo stesso mediante il ricorso in tribunale. Questa direzione potrà essere intrapresa soltanto se il lavoratore possegga prove effettive volte a dimostrare l’assenza di un reale motivo alla base dell’interruzione del rapporto.
Cosa troverai in questo articolo:
Il licenziamento per assenze ingiustificate
Il nuovo collegato lavoro, ossia la legge 13 dicembre 2024, n.203, ha introdotto una novità d’interesse comune relativamente alla possibilità di cessazione del rapporto lavorativo nel caso in cui si verifichino ripetute assenze ingiustificate. Tramite la norma, il legislatore ha effettuato una modifica in tema di risoluzione consensuale e di dimissioni volontarie. Cosa vuol dire ciò? Che se le assenze del lavoratore sforano i giorni precedentemente stabiliti all’interno del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), vale a dire quindici giorni, sarà piena facoltà del datore operare mediante la risoluzione del contratto, previa comunicazione all’indirizzo dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) in merito alla motivazione che ha condotto alla decisione.
Soltanto a seguito della comunicazione il rapporto lavorativo potrà considerarsi definitivamente interrotto. Il lavoratore non può in alcun modo contestare la decisione? La possibilità è garantita unicamente nel caso in cui lo stesso possa attestare, entro un limite di tempo stabilito, reali motivazioni giustificabili che hanno impedito la presenza e lo svolgimento dell’attività lavorativa. La nuova procedura ha sancito che nell’ambito della comunicazione INL, il datore di lavoro deve inviare una PEC all’ispettorato di riferimento che comprenda i dati del lavoratore; successivamente l’ispettorato procederà alla verifica entro 30 giorni dal ricevimento della stessa PEC e se la verifica dovesse portare ad una conferma dell’assenza ingiustificata, il datore avrà via libera per procedere con la comunicazione UNILAV, volta a ufficializzare il termine del rapporto professionale.
Irregolarità nella comunicazione e inadempienze del datore
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso ulteriori istruzioni dettagliate in merito, specie per quanto riguarda il ruolo e le facoltà dei datori che si trovano a dover fronteggiare una situazione analoga. Innanzitutto è stato specificato come l’Ispettorato debba sempre procedere con la verifica della comunicazione di cessazione del rapporto lavorativo inviata dal datore, al fine di accertarne l’effettiva veridicità; il che potrà avvenire o contattando direttamente il professionista licenziato, o indirettamente, rivolgendosi a terzi come colleghi che potranno dimostrare quanto effettivamente accaduto.
Ma cosa succede se l’INL viene a conoscenza di eventuali inesattezze nella comunicazione del datore di lavoro? Sostanzialmente si assiste al ripristino del rapporto professionale, in quanto il datore non ha sufficienti elementi volti a dimostrare l’inosservanza dei termini contrattuali stabiliti da parte del professionista. Un caso ulteriore è rappresentato dall’eventualità di inadempienze da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore – fornendo il più comune degli esempi, il mancato pagamento dello stipendio -. In casi come questo, l’Ispettorato potrà qualificare le dimissioni del professionista come ‘per giusta causa‘.