Arrivato il ‘BONUS malattia’: non vai a lavorare e ti arrivano anche un bel po’ di soldini | Così il tuo portafogli non sarà mai vuoto

Busta con soldi (Depositphotos)

Busta con soldi (Depositphotos foto) - www.managementcue.it

Anche i lavoratori indisposti per causa malattia continueranno ad essere stipendiati. E c’è una significativa novità anche in tema di  licenziamento

Nel caso di infortuni o malattie, il lavoratore ha pieno diritto nell’assentarsi dalla sua attività professionale, previa comunicazione immediata al proprio datore di lavoro. Per certificare l’avvenuta indisposizione, il soggetto dovrà necessariamente sottoporsi alla visita di un medico.

Al termine della stessa, avverrà la compilazione del certificato di malattia, da qualche tempo disponibile anche in versione telematica. Si trova sul portale web dell‘INPS, ente che si occuperà dell’invio dello stesso alla direzione del datore di lavoro.

Lo stesso potrà disporre un accertamento sanitario, effettuato poi dalla ASL. Si tratta di un’attività volta a certificare il reale stato d’indisposizione del lavoratore. Non è, infatti, raro imbattersi in casi in cui un dipendente si assenti dal lavoro presentando un certificato medico, venendo comunque sorpreso a compiere attività estranee alla sua professione.

I datori di lavoro che si trovano dinnanzi a situazioni simili possono provvedere all’immediata cessazione del rapporto lavorativo. Eppure esistono delle circostanze specifiche in cui un licenziamento, anche in presenza di un simile avvenimento, non può avvenire.

E’ illecito assentarsi dal lavoro e praticare altre attività?

Un lavoratore dipendente è stato licenziato, in quanto assentatosi dal lavoro specificando come motivazione un infortunio alla mano, ma venendo sorpreso a svolgere ulteriori attività presso un locale di sua proprietà. Il caso è finito direttamente sotto l’attenzione della Suprema Corte, che avvalendosi dell’esame di risultanze istruttorie aveva stabilito, mediante la figura del giudice d’appello, che le attività fossero ‘insignificanti ed insuscettibili a compromettere la guarigione del lavoratore’. Quanto ne è conseguito, naturalmente, è stata la stabilizzazione del licenziamento come illegittimo.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sulla base di specifici principi che impongono di fatto al datore di lavoro l’onore di certificare una serie di elementi. Ad esempio, che l’attività svolta dal lavoratore infortunato durante la sua assenza possa compromettere o rallentare il processo di guarigione o possa ostacolarne il recupero. Se nella circostanza il rischio non perviene, lo svolgimento di un’attività extralavorativa anche in caso di assenza dalla propria professione, non costituisce un illecito disciplinare.

Persona con l'influenza (Pexels)
Persona con l’influenza (Pexels foto) – www.managementcue.it

Quali articoli disciplinano tali circostanze?

E’ l’articolo 5 della L. n. 604 del 1966 a stabilire che il datore di lavoro deve necessariamente fornire una prova documentata ed inconfutabile riguardante un’eventuale simulazione della patologia lamentata o in merito alla potenziale compromissione dello stato di salute del dipendente a seguito dello svolgimento di attività extralavorative. Soltanto avvalendosi di tali accertamenti sarà possibile contestare il lavoratore. La Corte, inoltre, applica il criterio di valutazione ‘ex ante‘, per il quale la legittimità comportamentale del dipendente deve essere verificata soltanto mettendo in correlazione la problematica fisica o la patologia e l’attività extralavorativa svolta. La violazione potrà sopraggiungere solo nel caso in cui venga attestato come la stessa possa peggiorare e aggravare la situazione di salute – secondo i doveri recitati dagli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile.

La Corte di Cassazione si è, inoltre, recentemente avvalsa dell’ordinanza 28255 del 4 novembre 2024. La circostanza riguardava una lavoratrice assentatasi per motivi di salute, catturata mentre si apprestava a condurre la propria autovettura, utilizzando oltretutto lo smartphone con l’arto che era stato, a sua detta, interessato da un incidente. La Corte d’Appello, anche in questo caso, ha stabilito che lo svolgimento delle attività sopracitate non potesse in alcun modo comportare peggioramenti rispetto allo stato di salute della donna o eventuali rallentamenti nella sua guarigione, stando anche a quanto precedentemente stabilito secondo prescrizioni mediche emesse dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)