Cannabis, Cassazione e Business: la sentenza storica!

Introduzione

Uno dei business più chiacchierati del decennio appena trascorso è stato senza dubbio la cannabis legale. La liberalizzazione (terapeutica e ricreativa) consentita da diversi Stati Usa e la legalizzazione totale canadese hanno spinto investitori a scommettere sulle “cannastocks”, società quotate del settore.

La crescita esponenziale

Avete presente i tulipani del 1500 in Olanda? Benissimo: ctrl+c/ctrl+v. Anche per la cannabis si è trattato di una bolla speculativa, cresciuta esponenzialmente durante il 2018 (guadagni a tripla cifra in prossimità della legalizzazione canadese, il rally dei titoli del comparto è stato entusiasmante) e deflagrata dopo l’ufficializzazione. Un “buy the rumor sell the news” in piena regola.

La caduta vertiginosa

L’inversione a U del mercato è stata tanto repentina quanto dolorosa. Dai picchi del 19 settembre 2018 l’indice delle “cannastocks” ha perso oltre il 66%: sono stati bruciati quasi 30 miliardi di dollari di capitalizzazione. Tilray (azienda canadese di cannabis terapeutica quotata al Nasdaq) nei tre mesi successivi allo sbarco sull’azionario aveva guadagnato più del 380%; a settembre dello scorso anno capitalizzava quasi 20 miliardi di dollari. Oggi valgono poco più di due. Aurora Cannabis (altro big player)  aveva messo a segno progressioni di migliaia di punti percentuali; oggi è passata dal valere oltre otto miliardi di dollari agli attuali 2,7.  

Qui, nel dettaglio, si può valutare il tonfo delle aziende dal 19 settembre 2018 in poi:

  • Tilray: -90,2%
  • Canopy Growth: -63,0%
  • Aurora Cannabis: -67,8%
  • GW Pharmaceuticals: -35,4%
  • Aphria: -68,9%
  • Green Thumb Industries: -55,8%
  • The Green Organic Dutchman: -89,6%
  • HEXO: -68,8%
  • CannTrust Holdings: -90,0%
  • OrganiGram Holdings: -53,1%

Lo storno ha contribuito a riportare su valori consoni le quotazioni di un settore che era visibilmente fuori mercato. Ai picchi della crisi le “cannastocks” valevano più di 10 volte il loro patrimonio e 64 volte i ricavi. Oggi questi indici si sono stabilizzati a quota 1,87 e 8,5, su livelli più ragionevoli dei passati (che comunque ben esprimono la crescita del settore).

Una sentenza storica

E mentre ciò muove i mercati, in Italia coltivare, in quantità minime ed esclusivamente per uso personale, la cannabis in casa non sarà più reato: questa la pronuncia storica -19/12/2019- delle sezioni unite penali della Cassazione.

“Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

Il che, tradotto, significa:

“Il bene giuridico della salute pubblica non viene pregiudicato o messo in pericolo dal singolo individuo che decide di coltivare per sè qualche piantina di marijuana.”

Prima di questa sentenza non vi era in alcun modo stata un’apertura in questa direzione. La Corte costituzionale aveva stabilito, precedentemente, un principio semplice: la coltivazione di cannabis era in qualunque caso illegale, anche se per uso personale. Si affermava che:

“la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti potesse valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga”.

Dal 19/12, invece, c’è stato un ribaltamento del principio:

“Il reato di coltivazione di stupefacente è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Devono però ritenersi escluse – ed è qui il punto di svolta – in quanto non riconducibile all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate i via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.